Lo statuto di Venetinet

Lo statuto di Venetinet

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. È costituita l’Associazione VENETINET, con sede in 30121 – Venezia, Cannaregio n. 2371/A.
  2. Il trasferimento della sede legale, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione a tutti i soci, anche a mezzo posta elettronica, certificata o non certificata, ovvero tramite pubblicazione nel sito internet dell’Associazione.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto le attività d’interesse generale indicate nel comma 2. L’Associazione ritiene che il richiamo al culto di San Marco delle comunità venete e la loro millenaria tradizione di civiltà permetta, ieri come oggi, la realizzazione di un contesto favorevole al raggiungimento delle finalità qui di seguito elencate.
  2. L’Associazione ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività di interesse generale:
  1. la promozione e la diffusione dell’etica della libertà;
  2. la promozione e la tutela delle libertà fondamentali della persona;
  3. la valorizzazione, la promozione e la difesa della cultura, degli interessi e delle tradizioni del popolo veneto;
  4. la promozione e la tutela  del diritto di autogoverno dei popoli;
  5. l’organizzazione e la gestione di attività culturali, di educazione e di formazione;
  6. la creazione e la gestione di un centro studi che svolga attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sulle materie sopra elencate.
  7. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’Associazione potrà dare vita a propri mezzi di informazione e di divulgazione, sotto le più diverse forme. Essa, inoltre, in via accessoria e con l’esclusivo scopo di reperire risorse finanziarie da impiegare per il perseguimento dell’oggetto sociale, potrà svolgere attività commerciali od agricole, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi in materia.

ART. 3 – (Soci)

  1. Per essere ammessi nell’Associazione, è necessario che l’interessato presenti una domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con le modalità indicate nei successivi commi. 
  2. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà dichiarare in fede di condividere gli scopi dell’Associazione, di accettare lo statuto e l’eventuale regolamento interno e dovrà altresì specificare le proprie complete generalità, indicando il domicilio (ed eventualmente l’indirizzo e-mail) che farà stato nei rapporti con l’Associazione. Se è stato indicato l’indirizzo e-mail, tutte le comunicazioni potranno essere validamente effettuate tramite posta elettronica. La candidatura dell’aspirante socio deve essere sostenuta da almeno due soci, i quali devono manifestare il loro sostegno mediante apposito documento da loro sottoscritto ed allegato alla domanda di ammissione. Non saranno prese in considerazione domande di ammissione prive di tale requisito.   
  3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a motivare il mancato accoglimento della domanda. Il provvedimento di rigetto, da comunicare all’interessato, è inappellabile.
  4. Ci sono due categorie di soci: a) i soci ordinari; b) i soci benemeriti (coloro che sono nominati come tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione o che si siano distinti nella promozione e valorizzazione delle finalità da questa perseguite).
  5. I soci ordinari sono tenuti alla corresponsione della quota associativa.
  6. Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile solo per le materie indicate nell’art. 8.
  7. La qualità di socio è intrasmissibile.
  8. A cura del Consiglio Direttivo è tenuto ed aggiornato il libro dei soci.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività eventualmente prestata a favore dell’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
  2. I soci ordinari devono versare nei termini la quota associativa e tutti i soci devono rispettare lo statuto e l’eventuale regolamento interno.
  3. I soci hanno diritto di prendere visione, personalmente, dei libri sociali, previa comunicazione al Presidente od al Vice Presidente e previo appuntamento.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione dei soci)

  1. Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.       
  2. L’esclusione del socio può essere deliberata nei seguenti casi: a) mancato versamento, nei termini, della quota associativa; b) mancato adempimento dei doveri previsti nello statuto o nell’eventuale regolamento interno; c) venir meno dei requisiti previsti dallo statuto per la sua ammissione; d) tenuta di un comportamento, anche all’esterno dell’Associazione, non conforme allo spirito ed alle finalità perseguite dall’Associazione stessa.
  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato, con evidenza della motivazione su cui tale decisione si fonda, ha effetto immediato ed è inappellabile.
  4. Il socio receduto od escluso non avrà diritto al rimborso della quota annuale pagata per l’anno in corso.

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
  3. A cura del Consiglio Direttivo sono tenuti i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assembla dei soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – (Assemblea dei soci)

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci, indipendentemente dalla qualifica.
  2. Essa è convocata, nella sede legale ovvero in altro luogo deciso dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, e comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, dal Presidente o dal Vice Presidente dell’Associazione (ovvero, in caso di loro inerzia, da ciascun membro del Consiglio Direttivo) mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, affisso presso la sede dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Tale adempimento può essere sostituito dall’avviso pubblicato nel sito internet dell’Associazione nel rispetto dei termini anzidetti.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci.
  4. La presidenza dell’Assemblea dei soci è assunta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in caso di loro assenza, il presidente viene nominato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti con diritto di voto. Di ciascuna adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario, da riportare nell’apposito libro.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea dei soci)

  1. L’Assemblea dei soci delibera esclusivamente sulle seguenti materie: a) approvazione dell’eventuale regolamento interno; b) su quant’altro demandatole per statuto e, ai fini meramente consultivi, su quanto sottopostole dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo presenta all’esame dell’Assemblea dei soci il bilancio di ciascun esercizio, previa convocazione della stessa nei termini previsti dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo, in tale sede, risponde alle domande ed ai chiarimenti sul bilancio formulate dai soci.

ART. 9 – (Validità Assemblea dei soci)

  1. L’Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
  2. Il socio non in regola con il pagamento della quota associativa non ha diritto di voto né diritto a partecipare ai lavori dell’Assemblea.
  1. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, persona fisica, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. 
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci vengono prese, con voto palese, a maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

ART. 10 – (Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dodici. I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo i soci; se un membro del Consiglio Direttivo perde la qualifica di socio, egli cessa automaticamente anche dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Vice Presidente; in sede di costituzione dell’Associazione, il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati nell’atto costitutivo.
  3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente. In caso di impossibilità o di grave inerzia da parte di questi, il Consiglio Direttivo è convocato da uno qualsiasi dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, è presieduto dal consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio o audio-video conferenza, purché sia consentito al Presidente o al Vice Presidente o, in loro mancanza, al componente che assume al presidenza della riunione, di accertare l’identità dei partecipanti.
  5. Il Consiglio Direttivo: a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b)  decide in via definitiva ed inappellabile sulle domande di ammissione di nuovi soci; c) delibera in via definitiva ed inappellabile l’esclusione di un socio; d) fissa la misura della quota associativa ed il termine di versamento; e) redige, approva e presenta all’Assemblea il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo; f) delibera il trasferimento della sede sociale; g) delibera le modifiche dello statuto; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione; i) delibera sulla nomina e sulla revoca dei suoi componenti; l) nomina i soci benemeriti; m) delibera su qualsiasi altro argomento che non rientri tra quelli specificamente indicati nell’art. 8 come spettanti all’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per le materie indicate nei punti c), g), h) ed i), per le quali è necessaria la maggioranza dei suoi componenti.
  6. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non sono delegabili i poteri occorrenti per deliberare sugli argomenti indicati nei punti b), c), e), f), g), h) ed i) del comma precedente. Può sempre revocare le deleghe, impartire direttive ai delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. I Consiglieri Delegati devono riferire al Consiglio Direttivo, con periodicità stabilita da quest’ultimo, sulle operazioni di maggior rilievo essi compiute e sul generale andamento della gestione.
  7. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario, da riportare nell’apposito libro.
  8. Il Consiglio Direttivo ed i suoi componenti durano in carica senza limiti temporali. I membri del Consiglio Direttivo cessano per morte, interdizione od incapacità legale, dimissioni, perdita della qualifica di socio, revoca deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo (senza computare nel quorum il componente oggetto della revoca).
  9.  In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo nomina, per cooptazione, un nuovo componente, salvo che non decida di ridurre il numero dei suoi membri e purché questo non determini il venir meno del numero minimo previsto nel primo comma del presente articolo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre, in qualsiasi momento, fermo restando il numero massimo dei suoi componenti indicato nel primo comma del presente articolo, nominare nuovi membri

ART. 11 – (Presidente e Vice Presidente)

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, hanno la legale rappresentanza dell’Associazione. La legale rappresentanza spetta altresì al Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 12 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati;  eredità, donazioni e legati;  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi da cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al reperimento di risorse da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali; erogazioni liberali dei soci e dei terzi; proventi dalla concessione di spazi pubblicitari all’interno delle pubblicazioni o nei mezzi di informazione o divulgazione dell’Associazione; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi, convegni e sottoscrizioni anche a premio; proventi da sponsor riguardanti gli eventi organizzati dall’Associazione; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  2. Tutte le risorse economiche devono essere utilizzate per il perseguimento dei fini statutari e per il funzionamento dell’Associazione.
  3. Solo in casi eccezionali, l’Associazione potrà ricorrere all’accessione di debiti finanziari verso terzi. I soci iscritti da più di tre mesi nel libro dei soci, potranno effettuare finanziamenti infruttiferi all’Associazione.
  4. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. 
  5. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 13 – (Bilancio di esercizio)

  1. L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2019.
  2. Per ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa ovvero, a scelta del Consiglio Direttivo, secondo la competenza economica. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l’esame e la discussione da parte dell’Assemblea dei soci. Quest’ultima deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 14 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. In caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altri enti aventi finalità analoghe od affini a quelle dell’Associazione.

ART. 15 – (Disposizioni transitorie e finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare quelle in materia di associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 del codice civile.